Il sistema telematico ha snellito gli adempimenti in azienda e trasferito le informazioni sul web
Il lavoratore non è più tenuto a inviare il certificato all'Inps........
La malattia, adesso, è un fatto tutto «personale». Il lavoratore che si ammala, infatti, non è più tenuto a dirlo all'Inps e neanche al suo datore di lavoro. A tanto provvedono i medici, indirettamente, con la trasmissione telematica dei certificati di malattia. Tuttavia, se il primo adempimento (invio di una copia del certificato all'Inps) può dirsi definitivamente venuto meno, il secondo ancora permane in alcune situazioni (e resta ovviamente anche l'obbligo di avvisare l'azienda della propria assenza per malattia). Vediamo, dunque, come lavoratori e imprese devono districarsi nel labirinto delle nuove regole. La malattia è su internet. Le nuove regole sono entrate a regime il 1° febbraio, con l'operatività del regime sanzionatorio a carico dei medici inosservanti, nonostante il nuovo sistema fosse in atto da qualche tempo. Del resto è solamente dalla piena ope-ratività delle nuove regole che deriva la modifica degli adempimenti a carico di lavoratori e datori di lavoro. Oggi, dunque, i medici sono tenuti a inviare telematicamente all'Inps i certificati di malattia. Il nuovo obbligo riguarda sia i certificati dei lavoratori del pubblico impiego che quelli dei lavoratori del settore privato. Nel primo caso (pubblico impiego) sono esonerati dall'invio del certificato medico i dipendenti in regime di diritto pubblico appartenenti alle categorie di: magistrati ordinari, contabili e amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello stato; professori e ricercatori universitari; personale della carriera diplomatica; personale della carriera pre-fettizia; personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr); personale della Commissione nazionale per le società e borsa (Consob); personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; personale militare; forze di polizia di stato; personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria; per-sonale, anche di livello dirigenziale, del corpo naziona-le dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva (articolo 3 del dlgs n. 165/2001). Il sistema centrale (Sac). La procedura telematica, gestita dall'Inps, funziona in questo modo. Il medico cu-rante, attraverso il collegamento internet, trasmette all'Inps le informazioni relative alla certificazione di malattia che ha rilasciato a un lavoratore, accedendo al Sistema di accoglienza centrale (Sac) del ministero dell'economia. Le certificazioni, «telematiche», si compongono di: a) un attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi; b) un certificato di malattia per l'assistito (cioè il lavoratore) con i dati della diagnosi e/o il codice nosologico. Completato l'invio, il Sac restituisce al medico un numero di protocollo attribuito all'operazione (al certificato); il medico procede, se possibile, alla stampa del certificato e dell'attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore. Se si trova impossibilitato a effettuare una stampa della certificazione, il medico è tenuto soltanto a comunicare al lavoratore il numero di protocollo della certificazione affinché, successivamente, il lavoratore possa recuperare copia della certificazione su internet. L'Inps, ricevuto il certificato dal Sac, mette il relativo attestato di malattia a disposizione del datore di lavoro (privato e pubblico) sul proprio portale web. Lo stesso fa anche per il lavoratore, il quale può accedere sempre dal sito web dell'Inps ai dati di tutti i certificati a lui intestati (accesso tramite codice Pin) o al singolo attestato di malattia (attraverso l'inserimento del codice fiscale personale e del numero i-dentificativo del certificato). Imprese e lavoratori, inoltre, possono registrarsi all'Inps per ottenere una copia delle certifi-cazioni mediche per Pec (Posta elettronica certificata).
(da ItaliaOggi)
Nessun commento:
Posta un commento