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29 marzo 2011

Marzo- Aprile, periodo di Cartelle esattoriali

I mesi di Marzo ed Aprile sono i mesi delle cartelle esattoriali.  
I cittadini si trovano, molto spesso, di fronte ad inaspettate richieste di somme da pagare senza essere a conoscenza di cosa sono debitori. E' opportuno fare il punto della situazione affinchè non si sottovaluti il problema "Equitalia", ritrovandosi poi, con rogne ancor più grandi della cartella stessa.
Ecco perchè riteniamo utile spiegare, nella maniera più semplice possibile,  come questo meccanismo, farraginoso, di recupero delle somme possa approfittare della nostra inconsapevole superficialità e creare poi insormontabili problemi.
Intanto diciamo subito che gli agenti della riscossione sono chiamati ad agire con responsabilità, prudenza e equilibrio quando adottano misure esecutive invasive della sfera giuridica e patrimoniale on possono essere azionate le procedure suddette in mancanza di notifica della cartella e dell'avviso di mora, che in sede di giudizio il concessionario è tenuto a fornirne la prova. Il titolo esecutivo, dunque, deve essere portato a conoscenza del debitore (Ctp di Napoli, sezione XXIV, sentenza 421/2007) e l'interessato deve essere informato con un sollecito di pagamento prima che vengano attivate procedure esecutive e cautelari invasive, soprattutto se le somme sono di valore modesto. Da questo avviso, che proprio per la natura pubblica del serivizio diventa atto, devono risultare  tutte le informazioni utili per il destinatario e cioè: tipologia di ciascun credito, numero della cartella; data di notifica; importo dovuto; anno di riferimento.
dei debitori del fisco,
 come ha sancito il Tribunale di Roma, con la sentenza del 9 dicembre 2010. Questi comportamenti devono sempre indirizzare l'attività dei concessionari nella loro funzione pubblica, in caso contrario gli interessati possono chiedere tutela giudiziale e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali. Ora, sia i giudici ordinari sia le Commissioni tributarie provinciali e regionali hanno riconosciuto il diritto dei contribuenti al risarcimento dei danni arrecati loro da errate procedure esecutive, per cui è stato giudicato non corretto l'operato "dell'esattore che non è riuscito a provare la notifica della cartella e ha iscritto ipoteca sull'immobile del contribuente, senza essere in grado di dimostrare la comunicazione presso il domicilio fiscale del destinatario". Unico presupposto per disporre le misure esecutive (ganasce, pignoramento anche presso terzi, esecuzioni immobiliari e così via) è il decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella. Quindi n
E' essenziale comunque rimancare che, il mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito, ma con determinati criteri. Criteri che nemmeno Equitalia molto spesso rispetta. Dunque, se la somma relativa al credito non supera il 5% del valore dell'immobile da sottoporre a espropriazione, l'esattore, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione, se il debitore non paga, si procede all'espropriazione. Poi  l'articolo 76 del Dpr 602/1973 consente di attivare l'espropriazione e vendita immobiliare solo se l'importo complessivo del credito supera 8.000 euro. E' ancora importante sottolineare che per legge, poi, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta dalla notifica di un nuovo avviso che contiene l'intimazione a adempiere l'obbligo entro cinque giorni. Questo, a sua volta, perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data della notifica.
Al Fine di rendere più comprensibile e schematico quello che, purtroppo, sinteticamente abbiamo detto riteniamo opportuno, proporre una comoda mappa proposta da Sergio Trovato del sole 24 ore. (Franco Cardenia)


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